Sulle ferie non ancora maturate il dipendente e il datore di lavoro possono trovare un accordo affinché vengano fruite in anticipo.
Ogni lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie annuali retribuite e a dei giorni di riposo settimanali. E’ quanto prevede la nostra Costituzione all’art. 36 nel quale è contenuto anche il principio della giusta retribuzione, proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro svolto.
Il diritto alle ferie è sancito anche dal Codice Civile all’art. 2109 dove si sottolinea come il periodo di riposo dal lavoro retribuito dovrebbe essere possibilmente continuativo in modo da permettere al lavoratore di riposarsi e volendo di trascorrere una vacanza con la propria famiglia. Questo tenendo però conto anche delle esigenze del datore di lavoro e della catena produttiva.
Proprio su questo tema ritorna anche il D.L 66 del 2003 in cui all’art 10 si evidenzia la durata minima e il modo in cui esse vanno spalmate durante l’anno. Le ferie annue non devono essere inferiori alle 4 settimane, delle quali almeno 2 fruite in modo continuativo nell’anno in cui si sono maturate e le restanti giornate entro i 18 mesi successi al periodo di maturazione.
Previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore è possibile che vengano aggiunti giorni di ferie a quelle previste dalla normativa. Non è possibile invece monetizzare il periodo minimo delle ferie, ossia versare al dipendente un contributo economico al posto dei giorni di riposo che gli spettano. La monetizzazione è prevista soltanto quando avviene la cessazione del rapporto lavorativo. Ogni mese di lavoro assicura la maturazione di un dodicesimo delle ferie annuali che spettano al lavoratore così come indicato nel contratto collettivo e nelle normative di riferimento.
Il dipendente deve chiedere le ferie con un certo preavviso in modo che il datore di lavoro possa organizzare l’attività di impresa senza grosse difficoltà. Esiste anche la fruizione dei giorni di ferie non ancora maturati: in questo caso le parti si mettono d’accordo in modo da anticipare le ferie, sistema che molto spesso è utile sia al lavoratore che all’azienda. Si tratta di un modo per far coincidere le esigenze delle parti del tutto legale, per cui non vi sono problemi a carattere normativo.
Il lavoratore che ha utilizzato dei giorni di ferie anticipati e non ancora maturati li vedrà poi recuperati e compensati in futuro, con le ferie che maturerà. Ricordiamo però che il periodo minimo annuale non può essere modificato nemmeno con la compensazione che non si può applicare alle due settimane di ferie consecutive annuali. Per avere una panoramica chiara e corretta il datore di lavoro inserisce nel LUL il saldo delle ferie dell’anno precedente, i ratei goduti e quelli maturati e se ci sono ferie non ancora maturate ma fruite verranno indicate con un segno negativo sull’importo.
Il caso più difficile da gestire è soltanto quello in cui avviene l’interruzione del rapporto lavorativo quando il lavoratore ha usufruito di giorni di ferie non ancora maturati. In quel caso il datore di lavoro può inserire in busta paga il recupero delle ferie godute in eccesso.
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