La donazione è un atto di liberalità; ciò significa che chiunque può donare un bene mobile o immobile a un altro soggetto, ma esistono delle regole espressamente previste dal codice civile per rendere la donazione valida.
Seguire queste regole è tanto più importante quando si tratta di beni che sono suscettibili di contestazione e responsabilità in vari campi per l’uso che ne viene fatto.
Questo è il caso di un immobile, il proprietario può donarlo a chiunque o addirittura lasciarlo a un ente o un’istituzione, ad esempio al proprio Comune. Affinché la donazione sia valida, occorre rispettare particolari forme e procedure, previste espressamente dal codice civile.
La donazione di un immobile è a tutti gli effetti un contratto e necessità perciò di alcune formalità da rispettare. Non ci sono immobili che sono esclusi dalla possibilità di donazione: case, appartamenti e terreni, purché già di proprietà del donatore; possono essere regalati a meno che chi effettua il lascito sia minorenne, interdetto, inabilitato o incapace naturale.
Le donazioni, sia dirette che indirette, ad esempio nel caso in cui l’immobile è intestato a una persona da quella che lo ha acquistato, possono avere specifiche clausole.
Il contratto di donazione può avere clausole, sospensive; quando il contratto prevede condizioni specifiche e compare la dicitura “La donazione ha effetto solo e esclusivamente se”, o risolutive. In questo caso il contratto prevede una condizione per cui la donazione una volta effettuata può perdere efficacia.
Una terza clausola è quella così detta di onere aggiuntivo, quando la donazione è subordinata al mantenimento di un vincolo; ad esempio l’onere di condividere l’immobile con una persona anziana che già vi abita.
La donazione di un immobile va fatta per iscritto, dinanzi a un notaio e alla presenza di due testimoni che non possono essere coniugi e i parenti dei soggetti che sono coinvolti nell’atto. Il contratto deve indicare la volontà del donante e l’accettazione del beneficiario. Non si può infatti donare qualcosa che una persona non desidera ricevere.
Nel primo caso, come esemplificato in precedenza, si tratta di un donante non proprietario del bene, ma che lo acquista in vece di chi lo riceve. L’usucapione è l’acquisizione gratuita della proprietà dell’immobile che segue all’utilizzo costante nel tempo per un minimo stabilito dalla legge.
Il notaio, infatti, si occupa di fare tutte le verifiche del caso, di redigere il contratto di donazione e di trascriverlo. Fare una donazione ha comunque dei costi, oltre quelle notarili che dipendono anche dal valore dell’immobile, vi sono le imposte da pagare a carico del donante.
Le imposte da pagare sono le seguenti:
Imposta ipotecaria, detta anche imposta di trascrizione pari al 2% del valore catastale dell’immobile. Se il beneficiario non ha altri immobili oltre quello donato l’imposta è pari a 200 euro.
Imposta catastale: 1% del valore catastale dell’immobile a meno che il beneficiario non ha altri immobili oltre quello donato l’imposta è pari a 200 euro.
Imposta di donazione: in base al grado di parentela; essa varia dal 4% per una donazione al coniuge per un immobile con valore superiore a 1 milione di euro. La stessa imposta è dovuta proseguendo il linea familiare retta: figlio, padre, madre, nonno, nipote. Passa poi al 6% per il valore degli immobili eccedente i 100 mila euro per: fratelli e sorelle, parenti fino al IV grado e affini fino al II grado. Per questi ultimi due non vi è una franchigia minima prevista.
Per tutti gli altri casi l’imposta di donazione arriva all’8% senza nessun minimale.
Per Esempio;
È possibile impugnare l’atto quando il beneficiario ha costretto il donante minacciandolo; il donante ha commesso un errore di valutazione, ad esempio la sussistenza di una condizione rivelatesi inesistente. Viceversa, l’atto di donazione può essere impugnato in caso di dolo, ovvero quanto il beneficiario, ha ingannato il donante riuscendo a farsi donare l’immobile.
Per rendere valido l’atto è importante, infine, la capacità di intendere e volere del donate e la validità della forma: in questo caso l’atto deve presentare tutti gli elementi essenziali di validità legale come ad esempio la firma delle controparti.
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