Lo scopo del bonus barriere architettoniche 2023 è supportare le persone con ridotta capacità motoria, incentivando l’abbattimento di tutti gli impedimenti fisici (es. porte strette, scalini) che ostacolano o rendono impossibile l’utilizzo dello spazio, sia all’interno delle abitazioni che sul luogo di lavoro. Ecco le istruzioni per avvalersi della detrazione fiscale in gioco.
In molti avranno già sentito parlare del bonus barriere architettoniche del 75%, oggetto di proroga fino al 2025 grazie all’ultima legge di Bilancio.
Ebbene la notizia di questi giorni è il debutto della correlata detrazione nel modello 730/2023, che è stato approvato insieme al pacchetto di istruzioni, nell’ambito del provvedimento dell’amministrazione finanziaria n. 34545 dello scorso 6 febbraio.
Di seguito coglieremo l’occasione per fare una sintetica panoramica su questo meccanismo agevolativo, spiegando in sintesi come funziona e quali sono le sue caratteristiche chiave, e successivamente ci soffermeremo sugli adempimenti del contribuente, al fine di sfruttare il bonus barriere architettoniche come detrazione nella dichiarazione dei redditi. I dettagli.
Prima di vedere gli aspetti legati al modello 730, ricapitoliamo in estrema sintesi che cos’è il bonus barriere architettoniche e perché è utile. Il bonus barriere architettoniche consiste in una detrazione fiscale del 75% sulle spese effettuate per interventi mirati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già costruiti, con la finalità di renderli più accessibili a coloro che hanno capacità di movimento diminuite o ridotte capacità sensoriali, ma anche alla generalità delle persone.
Con l’espressione ‘barriere architettoniche‘ si fa riferimento sia agli ostacoli fisici costituenti un disagio per la mobilità di tutti e soprattutto delle persone che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea, sia agli ostacoli che limitano o rendono impossibile l’uso di parti, attrezzature o componenti.
Il bonus barriere architettoniche 2023 vale a favore di chiunque – sia privati cittadini che imprese – faccia domanda di detrazione Irpef del 75%, provando di aver compiuto spese mirate a eliminare le barriere architettoniche.
Le opere per le quali sfruttare il bonus barriere architettoniche sono svolte, in particolare, sulle seguenti categorie di immobili:
Gli interventi per i quali si ha diritto al bonus attengono alla sostituzione o alla nuova installazione di impianti funzionali come montascale, ascensori, piattaforme elevatrici o rampe. In ipotesi di sostituzione di un impianto preesistente, sono agevolate anche le spese legate allo smaltimento e bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Questa agevolazione può essere conseguita attraverso una di queste ‘strade’:
Come detto sopra, la detrazione fiscale corrisponde al 75% delle spese effettuate per la rimozione delle barriere architettoniche, mentre l’ammontare totale su cui calcolarla cambia in base agli interventi compiuti:
Ricordiamo altresì che l’agevolazione vale soltanto per le spese documentate effettuate dal primo gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.
Veniamo a quanto accennato in apertura. Abbiamo visto che il bonus barriere architettoniche 2023 può essere sfruttato con la detrazione fiscale. Ma come è possibile farlo in concreto? Ebbene le persone fisiche beneficiarie dell’agevolazione in oggetto, le quali vogliono fruirne direttamente in dichiarazione dei redditi invece che optare – per le spese compiute dallo scorso anno – per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il cosiddetto sconto sul corrispettivo, devono compilare la sezione III.A del quadro E del modello 730/2023, ovvero quello inerente alle cosiddette spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche, bonus facciate e superbonus.
Inoltre, per quanto riguarda le spese inerenti al superamento delle barriere architettoniche che rispettano i requisiti di cui al decreto ministeriale n. 236 del 1989, al fine di conseguire l’agevolazione in oggetto, nella colonna 2 dei righi E41-E43 l’interessato dovrà indicare i codici 21 e 22 i quali attengono, rispettivamente, alle opere eseguite su edifici unifamiliari o su unità immobiliari collocate nell’ambito di edifici plurifamiliari che siano indipendenti sul piano funzionale, e abbiano uno o più accessi autonomi dall’esterno, oppure su edifici formati da più unità immobiliari.
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