La pensione è spesso una preoccupazione per i lavoratori che non hanno avuto una carriera ininterrotta.
Il raggiungimento dei contributi necessari alla pensione è spesso un problema sottovalutato quando si è nel pieno delle forze. Quando ci si avvicina ai 60 anni di età si cominciano a fare i dovuti calcoli.
La pensione di chi può vantare una carriera ininterrotta con contributi versati in una unica gestione previdenziale, è calcolabile in modo semplice e lineare. Per chi, invece, ha alle spalle periodi di disoccupazione o versamenti in gestioni diverse, magari anche all’estero, il calcolo della pensione si fa più complesso.
Per evitare la perdita inconsapevole di alcuni contributi versati utili al raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva la legge fornisce diverse soluzioni al lavoratore affinché nulla vada perduto. I contributi versati in questa o quella cassa previdenziale non si prescrivono, ma debbono essere esercitati e sfruttati a domanda del richiedente. Sono tre le soluzioni previste dal legislatore: la ricongiunzione, la totalizzazione e il cumulo.
La ricongiunzione dei contributi per la pensione prevede l’accorpamento dei periodi di assicurazione versati e maturati dal lavoratore in diversi fondi previdenziali obbligatori. Questo procedimento, che si attiva a seguito della domanda all’INPS, consente di ottenere l’accorpamento di tutti i contributi versati in unica pensione.
In alternativa, l’assicurato può decidere di trasferire i contributi versati anche presso altre casse di previdenza diverse dall’INPS. La pensione sarà liquidata laddove il lavoratore ha più convenienza anche in base ai periodi di lavoro svolto.
Con la ricongiunzione si trasferiscono quindi i contributi da una gestione obbligatoria all’altra facendoli confluire laddove si ha più convenienza in un unico conto assicurativo anche in base agli ultimi lavori svolti o la durata di questi. Le operazioni di ricongiunzione che seguono la domanda presentata presso l’ente di previdenza dal lavoratore, sono a titolo oneroso.
L’alternativa alla ricongiunzione è la totalizzazione. Questa non prevede il trasferimento materiale dei contributi da una gestione all’altra ma l’accumulo della contribuzione versata in diverse gestioni previdenziali. Il fine della totalizzazione è prevenire lo strumento della ricongiunzione acquisendo il diritto a un’unica pensione. Tramite la totalizzazione il lavoratore somma diversi periodi assicurativi, tra loro non coincidenti, delle varie forme di assicurazione obbligatoria, comprese quelle estere.
La pensione ottenuta mediante totalizzazione è calcolata pro quota, pertanto il lavoratore percepirà due o più assegni erogabili dalle rispettive gestioni pensionistiche in relazione ai contributi versati. La totalizzazione non è a titolo oneroso e la pensione è pagata dall’Inps, anche in assenza di contribuzione versati presso l’Istituto.
Il cumulo dei contributi è un istituto introdotto recentemente nel nostro ordinamento. A partire dal 2013 infatti, il cumulo dei contributi consente di ottenere la pensione pro quota a valere sulle singole gestioni pensionistiche.
Le rendite sono calcolate sia col sistema contributivo e retributivo e il cumulo, dal 2017, è consentito anche a coloro che hanno perfezionato i requisiti per la pensione anche presso casse previdenziali diverse dall’Inps. Il cumulo dei periodi assicurativi non comporta il versamento di oneri a carico dell’interessato né il trasferimento di contributi da una gestione all’altra.
Il cumulo può essere utilizzato per ottenere la pensione di vecchiaia, di inabilità, indiretta ai superstiti o dal 2017 per ottenere la pensione anticipata. Il cumulo è previsto anche quando siano stati già raggiunti i requisiti per il diritto a pensione in una delle gestioni per le quali è previsto il cumulo. Il cumulo si rivela utile anche quando i contributi maturati in Italia non sono sufficienti a raggiungere il diritto alla riscossione della pensione.
Diversa è la situazione di cumulo per il lavoratore italiano che ha trascorso parte della sua vita lavorativa come dipendente di una società internazionale e un altro periodo come lavoratore sul territorio nazionale. Il lavoratore può unire i due periodi di contribuzione, quelli rilasciati dall’INPS e quelli maturati dal lavoro dipendente svolto in Ue o in Svizzera. Ciò è possibile dal 1° gennaio 2016.
In questo modo il lavoratore può integrare i contributi ottenuti all’estero raggiungendo così il requisito necessario alla pensione di vecchiaia. Il cumulo non incide sul pro quota domestico, che verrà calcolato solo tenendo conto dei versamenti effettuati in Italia.
Per agevolare l’utente che si rivolge all’INPS l’istituto di previdenza ha messo a punto in questi giorni un nuovo portale con l’obbiettivo di semplificare e facilitare l’esperienza degli utenti nell’accesso a informazioni e servizi. Il nuovo portale INPS integra un motore di ricerca con la capacità di comprendere le richieste utente e trovare velocemente le informazioni richieste. L’accesso ai servizi è reso così semplice intuitivo.
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