Il congedo biennale retribuito è una misura di tutela del lavoratore e del familiare con legge 104 assistito in modo continuativo. C’è compatibilità con la maturazione / rivalutazione del TFR – trattamento di fine rapporto, oppure il TFR deve ritenersi ‘congelato’ per il periodo del congedo?
I rapporti di lavoro non sempre sono di facile interpretazione, specialmente quando subentrano regole che al cittadino comune potrebbero risultare di difficile comprensione o comunque tali da disorientare tutti coloro che non sono pratici di leggi e norme di rilievo per datori di lavoro e dipendenti.
Pensiamo in particolare all’ipotesi della rivalutazione TFR dopo il congedo biennale, istituto di cui si trova traccia nella legge 104. C’è infatti chi, tra i lavoratori e le lavoratrici, potrebbe chiedersi se sussista comunque una rivalutazione del trattamento di fine rapporto, pur senza aver lavorato negli ultimi due anni proprio per lo sfruttamento del congedo biennale con aspettativa retribuita.
E’ il caso tipico del caregiver, ovvero del familiare lavoratore che per un periodo lungo si trova a dover assistere una persona titolare di legge 104, e dunque incapace di svolgere autonomamente gli atti tipici della vita quotidiana. Insomma, in una situazione come questa spetta la rivalutazione TFR oppure no? Scopriamolo assieme nel corso di questo articolo.
Ricordiamo che il congedo biennale per legge 104 consiste in un periodo dalla durata di 24 mesi nell’ambito del quale i lavoratori subordinati, statali o del settore privato, che assistono familiari disabili possono non recarsi al lavoro. Attenzione però perché il congedo straordinario retribuito comporta come fondamentale requisito quello della disabilità grave del familiare assistito in modo continuativo, proprio in base a quanto disposto dalla legge n. 104 del 1992.
La legge in tema di congedo straordinario, in particolare il d. lgs. n. 151 del 2001, fissa che nell’ambito della fruizione del congedo retribuito non maturano ferie, tredicesima mensilità e TFR. In altre parole, ciò vuol dire che nei giorni di congedo straordinario presi per accudire il familiare con legge 104 e disabilità grave, non maturano ulteriori giorni di ferie da sommare a quelli già conseguiti, rateo tredicesima e quota TFR, i quali saranno invece calcolati sulla scorta dell’effettivo lavoro prestato.
Attenzione però, perché nei due anni di fruizione del congedo straordinario, i periodi di assenza saranno comunque coperti da contribuzione figurativa, oltre che retribuiti. Detta contribuzione sarà considerata valida ai fini della misura e del calcolo della pensione. Ecco perché ai fini pensionistici il lavoratore o lavoratrice in congedo biennale non perde niente, ma ai fini del TFR i ratei del lasso di tempo del congedo non sono calcolati, con la conseguenza che non matura il TFR per il mero periodo di congedo.
Il quesito posto in apertura fa riferimento alla situazione del lavoratore in aspettativa retribuita perché caregiver familiare, prossimo alla pensione. E’ la situazione tipica di chi, come dipendente nel privato, si chiede se il TFR sarà comunque rivalutato pur non avendo effettivamente lavorato negli ultimi due anni. Ebbene, alla luce di quanto abbiamo ricordato sopra, è facile comprendere che i due anni di congedo biennale straordinario che si possono prendere in base alla legge 104, per assistere familiari con disabilità grave, non prevedono anche il diritto alla rivalutazione del TFR.
E’ il citato decreto legislativo che lo stabilisce in modo inequivocabile. Ci riferiamo in particolare all’art. n. 42 del d. lgs. n. 151/2001. Sulla scorta del comma 5-ter, nell’ambito dell’astensione biennale il lavoratore incassa appunto un’indennità pari all’ultima retribuzione (fino a un ammontare totale massimo di circa 43.500 euro), garantito da contribuzione figurativa (e perciò matura la pensione) ma esente da rivalutazione ai fini del TFR.
D’altronde lo abbiamo detto sopra: non vi è alcun riflesso ‘positivo’ ai fini del TFR, poiché l’indennità di congedo biennale non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
Abbiamo appena visto che non c’è compatibilità tra rivalutazione del TFR e congedo biennale retribuito e questo vale anche per il caso del lavoratore caregiver in congedo. A questa persona non si applica la maturazione di quote di TFR durante i due anni di congedo retribuito. Conseguentemente alla data delle dimissioni per il pensionamento, la liquidazione, come somma degli accantonamenti nel corso del tempo, sarà costituita con un calcolo su tutti gli accantonamenti TFR anteriori al congedo.
A scanso di equivoci, ci si riferisce a quelli che erano stati già compiuti fino alla data di ingresso nel periodo di congedo biennale retribuito. Da lì infatti il montante del TFR non è più aumentato. Ma è comunque vero che il trattamento pensionistico non è ‘danneggiato’ dal congedo perché, come abbiamo detto sopra, il periodo in oggetto è coperto da contribuzione figurativa, e perciò la pensione è comunque aumentata (in virtù del montante) anche durante il biennio di congedo.
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