Con un recente messaggio dello scorso 23 febbraio, il n. 793, l’Inps fa il punto sul rilievo e la valutabilità ai fini del trattamento di fine servizio (TFS) dell’indennità perequativa prevista dalla legge e dà indicazioni operative in proposito. Vediamo da vicino.
Un fresco documento dell’istituto di previdenza ha ad oggetto la buonuscita e l’indennità perequativa, considerata utile ai fini dell’individuazione dell’ammontare del TFS – trattamento di fine servizio.
Il messaggio Inps n. 793/2023 contiene in particolare le istruzioni operative Inps alle PA, al fine di computare correttamente ai fini dell’indennità di buonuscita l’indennità di perequazione ex art. 31 del Dpr 761/1979.
Cerchiamo allora di capire gli aspetti chiave del menzionato messaggio e cogliamo anche l’occasione per fare il punto su questi delicati argomenti, anche e soprattutto alla luce di alcune precisazioni giurisprudenziali in materia. I dettagli.
Nel citato messaggio dell’istituto di previdenza si indica che sono stati aggiornati i criteri di calcolo per il computo della cd. «indennità de maria» sul TFS, in riferimento al personale universitario distaccato presso aziende ospedaliere. Inps dà istruzioni operative e in particolare si sofferma sul personale appartenente alla categoria D e alle Elevate Professionalità (EP) di area non medica.
E’ noto che il DPR n. 761 del 1979 all’articolo 31:
Di riferimento sono le tabelle di equiparazione allegate al decreto interministeriale 9 novembre 1982. Come spiega il citato messaggio n. 793 Inps, detta indennità di perequazione è compresa nel trattamento economico essenziale e deve essere valorizzata ai fini del TFS – trattamento di fine servizio – alla luce della nuova tabella di corrispondenza tra il personale dipendente dalle Aziende ospedaliere universitarie e le equivalenti posizioni economiche nel SSN.
Nel citato messaggio l’Inps spiega anche che per:
l’ammontare dell’indennità di perequazione utile ai fini dell’individuazione del TFS deve emergere dalla differenza tre le voci di retribuzione collegate alla qualifica di appartenenza utili per il TFS e il trattamento tabellare della equivalente posizione economica nel SSN, senza comprendere nel calcolo dell’indennità di perequazione in oggetto altri emolumenti che siano collegati all’assegnazione di un incarico dirigenziale.
Il messaggio Inps si chiude indicando che le Amministrazioni interessate (Università e Aziende ospedaliere universitarie) dovranno far pervenire all’istituto di previdenza solo telematicamente, tra gli allegati alla comunicazione di cessazione del TFS, il prospetto di calcolo utile alla quantificazione dell’indennità di perequazione e la dichiarazione che dimostri l’eventuale conferimento di un incarico dirigenziale.
L’orientamento della giurisprudenza di legittimità ha da molto tempo riconosciuto la computabilità sia ai fini della pensione che della buonuscita dell’indennità di perequazione di cui al Dpr n. 761 del 1979, relativo allo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali. In buona sostanza detta indennità, corrisposta al personale universitario dislocato nell’ambito di aziende ospedaliero-universitarie o strutture comunque convenzionate, partecipa sempre ai fini della determinazione dell’ammontare del trattamento di buonuscita (TFS), e questo anche laddove il personale distaccato non svolga effettiva attività di assistenza sanitaria.
Il contesto attiene ai professori, ai ricercatori universitari e alle figure equiparate, che effettuano, insieme con l’attività didattica e di ricerca, compiti di assistenza sanitaria in aziende ospedaliero-universitarie o strutture convenzionate. Dette persone hanno oltre che un trattamento economico da parte dell’università, un trattamento ulteriore, che viene versata da parte della struttura sanitaria, proporzionato in rapporto alle responsabilità collegate ai vari tipi di lavoro e ai risultati conseguiti nell’attività assistenziale e gestionale. Se è vero che il trattamento perequativo in oggetto – detto altresì indennità de maria – in origine non era inteso come utile ai fini dell’individuazione della misura della pensione né della buonuscita, da molto tempo le cose sono cambiate.
Alcuni decenni fa la Corte Costituzionale con la decisione n. 126/1981 ne ha indicato la pensionabilità dettagliando, nella posteriore pronuncia n. 136/1997, che il nuovo criterio è da intendersi come generalizzato, ovvero si applica al di là dello svolgimento di attività di assistenza sanitaria in senso stretto. Anche la Cassazione ha adottato un orientamento conforme a quanto appena ricordato e ha rimarcato la compatibilità tra indennità di perequazione e TFS.
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