La Cassazione fa luce su una questione giudiziaria che ha visto coinvolto un lavoratore e l’Inps, grazie ad un’ordinanza ad hoc in tema di decorrenza della pensione di anzianità e esercizio del diritto di opzione.
Una interessante pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ovvero quella contenuta nell’ordinanza n. 4688 dello scorso 15 febbraio affronta il tema dell’esercizio del diritto di opzione e della decorrenza della pensione di anzianità.
Il provvedimento indica che laddove il lavoratore abbia utilizzato il diritto di opzione di cui all’art. 1, c. 12, legge n. 243/2004, la pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese posteriore al mese di presentazione della richiesta.
Si tratta, in estrema sintesi, di quanto chiarito dalla Cassazione nell’ordinanza citata. Approfondiamone alcuni aspetti.
Un dipendente, sfruttando quanto previsto dalla legge n. 243 del 2004, sopra citata, aveva deciso di proseguire il rapporto di lavoro, tuttavia il datore di lavoro aveva di seguito espresso la volontà del recesso. In particolare egli aveva fatto domanda di liquidazione della pensione, calcolata dall’istituto di previdenza escludendo l’arco temporale che va dal gennaio 2007 fino al settembre 2007.
Contro questo conteggio, il dipendente fece ricorso in tribunale, rigettato dal magistrato competente in primo grado. Questi ha infatti confermato la correttezza di quanto disposto dall’Inps, rimarcando dunque che la pensione può essere corrisposta esclusivamente dal mese successivo alla presentazione della richiesta di pensione.
Il lavoratore non si arrese andando in appello. Di seguito la Corte territoriale in integrale riforma del provvedimento di primo grado, ha accolto le richieste del dipendente, condannando l’istituto di previdenza al versamento in favore dell’appellante dei ratei di pensione riferiti al lasso di tempo che va dal gennaio 2007 al settembre 2007, insieme agli interessi dalla maturazione dei singoli ratei fino al saldo.
A questo punto fu Inps a proseguire la disputa ed infatti, contro la sentenza d’appello, l’istituto di previdenza ha proposto ricorso presso la Suprema Corte, sottolineando la violazione di vari articoli di legge, i quali non consentirebbero di dar ragione al lavoratore appellante.
Nella vicenda citata, il lavoratore aveva beneficiato dell’opzione di cui alla legge n. 243 del 2004, art. 1, comma 12, per il lasso di tempo 2004-2007 a favore dei lavoratori subordinati del settore privato che abbiano conseguito i requisiti minimi di cui alle tabelle legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l’accesso alla pensione di anzianità. Pertanto l’esercizio dell’opzione non può essere considerata alla stregua della richiesta di pensione di anzianità. Quest’ultima dev’essere presentata sussistendone i requisiti previsti.
Nel caso concreto su cui si è pronunciata recentemente l’Alta Corte il lavoratore aveva fruito dell’opzione di cui alla legge n. 243 del 2004, art. 1, comma 12, poiché non possedeva i requisiti per avvalersi della pensione di vecchiaia, incompatibile con l’opzione citata.
Infatti questo beneficio, poiché mirato a spostare il pensionamento, copre il lasso di tempo che va tra il momento nel quale l’interessato, con i requisiti per conseguire la pensione di anzianità, esercita il diritto di ottenerlo e il momento nel quale matura il diritto alla pensione di vecchiaia e, perciò, si reintegra l’obbligo contributivo per il datore di lavoro.
Se il dipendente prosegue nel rapporto di lavoro dopo il termine di cui alla legge, per ottenere la pensione di vecchiaia, non avrebbe più alcuna giustificazione il versamento di una sorta di “bonus” mirato ad impedire il ricorso alle pensioni di anzianità e limitare così la spesa pubblica. Vero è dunque che la pensione decorre dal primo giorno del mese posteriore a quello in cui l’assicurato ha raggiunto l’età pensionabile, oppure, in ipotesi nella quale a detta data non siano soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese posteriore al mese nel quale i requisiti suddetti sono conseguiti.
In sintesi, laddove il dipendente abbia fatto valere l’opzione di cui alla legge, la pensione di anzianità in caso di cessazione del rapporto di lavoro anticipata rispetto alla data di cui nell’opzione stessa, decorre dal primo giorno del mese posteriore al mese di presentazione della richiesta.
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