Un’ordinanza della Cassazione fa luce su un caso pratico di certo non raro in tema di buoni fruttiferi postali. Vediamo di che si tratta.
E’ noto che i buoni fruttiferi postali rappresentano una valida soluzione di investimento per i risparmiatori. Come spiega il sito web delle Poste non hanno costi, né commissioni di collocamento e di rimborso e presentano una tassazione agevolata.
Ebbene, recentemente proprio in tema di buoni fruttiferi postali è intervenuta un’ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 4280 del 2022, la quale ha chiarito un principio utile in non pochi casi concreti. Infatti in ipotesi di morte di un cointestatario del buono, l’altro cointestatario può conseguire il rimborso nel più breve tempo. Prima di considerare le caratteristiche del provvedimento della Suprema Corte, ricapitoliamo gli aspetti chiave dei buoni fruttiferi postali – Bfp. I dettagli.
Parlare di questo provvedimento vale la pena, se consideriamo la diffusione che hanno i buoni fruttiferi postali in Italia. I Bfp sono una specifica tipologia di titolo che assicura la restituzione del capitale, con collegati interessi, al risparmiatore che li scelga. I Bfp sono collocati all’interno della rete distributiva di Poste Italiane e sono caratterizzati dalla certezza del loro rendimento, dato che possiedono una bassa rischiosità in virtù della garanzia dello Stato.
Come accennato in apertura, i Buoni fruttiferi postali non hanno costi di sottoscrizione e rimborso, tranne gli oneri fiscali e l’interessato può richiedere in ogni momento il rimborso del capitale investito entro il termine di prescrizione.
La tassazione è agevolata al 12,50% e i buoni in oggetto sono facili da sottoscrivere, perché si può optare per la classica forma cartacea di emissione dei buoni, o anche per la più moderna forma dei buoni dematerializzati. Questi ultimi, oltre che negli uffici postali possono essere acquistati anche online (poste.it e App BancoPosta). Non dimentichiamo poi che i buoni fruttiferi postali sono emessi da Cassa Depositi e Prestiti e garantiti dallo Stato italiano. Se queste sono le regole generali, come accennato all’inizio è servito un provvedimento della Cassazione per chiarire uno specifico caso concreto, che ora vedremo da vicino.
La Cassazione ha stabilito che, in ipotesi di morte di uno dei cointestatari di buoni fruttiferi postali recanti la clausola “pari facoltà di rimborso”, ogni cointestatario superstite potrà conseguire il rimborso dell’intera somma. Perciò è vero che quando il buono fruttifero postale ha più cointestatari e uno di essi muore, il cointestatario superstite ne potrà chiedere immediatamente il rimborso a Poste Italiane.
Come accennato, la decisione della Suprema Corte considera i buoni contenenti la dicitura “pari facoltà di rimborso” (quella che è chiamata clausola “PFR”) e, tecnicamente, in queste circostanze siamo davanti ad un’obbligazione solidale dal lato attivo. Il concreditore / cointestatario avrà facoltà di conseguire tutta la prestazione dal debitore (ovvero Poste Italiane). Attenzione però perché nella prassi, finora, si è verificato diffusamente che le Poste, per permettere la riscossione del buono, chiedano la quietanza di tutti gli aventi diritto, e ci riferiamo agli eredi del cointestatario / concreditore deceduto.
Ebbene, secondo la Cassazione le cose stanno diversamente perché se il buono postale reca la citata clausola, in ipotesi di morte di uno dei cointestatari, ogni cointestatario superstite avrà diritto di conseguire il rimborso dell’intera somma collegata ai buoni emessi.
Vero è che ai Bfp non si applicano le regole in tema di libretti di risparmio, in considerazione della significativa differenza tra gli strumenti. Da parte loro, come noto, i buoni sono pagabili a vista e perciò deve prevalere la liquidabilità del documento al cointestatario rispetto all’esigenza di tutela verso gli eredi del contitolare deceduto.
Nel caso concreto che ha portato all’emissione dell’ordinanza, la Suprema Corte accolse così il ricorso, cassando poi la sentenza con rinvio alla Corte d’appello in differente composizione. Si ricorda che Poste italiane si erano opposte al pagamento per l’assenza di una degli eredi, nonostante buoni con dicitura “pari facoltà di rimborso”. Questo giudice sarà così tenuto ad applicare il principio di diritto sopra ricordato e che va a tutto favore del cointestatario superstite dei buoni fruttiferi postali.
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