Cosa succede in caso di dichiarazioni erronee o mancanti nel Modello 730? L’Agenzia delle Entrate prevede un iter apposito.
La presentazione del Modello 730 rappresenta un appuntamento fondamentale per la stragrande maggioranza dei contribuenti. Dal dichiarativo, infatti, dipende tanto l’aggiornamento del proprio status reddituale che il piano di tassazione a esso riferito.
Si tratti del modello precompilato, messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, o del consueto plico ordinario, anch’esso disponibile sulla piattaforma ufficiale dell’ente, il contribuente sarà chiamato a esporre la propria condizione reddituale inserendo tutte le informazioni relative al proprio stato. Nello specifico, accanto ai redditi derivanti da lavoro o pensione, inquadrati nel proprio 730 nelle sezioni apposite, saranno richiesti i compendi dei rispettivi patrimoni, mobiliare e immobiliare. In questo senso, essendo realizzato grazie alla convergenza fra i dati pregressi e quelli a disposizione dell’Anagrafe tributaria, il Modello precompilato consente di ottenere una versione del dichiarativo già comprensiva di alcuni elementi fondamentali. Attenzione ai dettagli però.
Nemmeno il 730 in forma precompilata è del tutto esente da errori o difformità, riscontrabili dal contribuente al momento della verifica del proprio cassetto fiscale. Parimenti, lo stesso contribuente potrebbe ritrovarsi a inserire dichiarazioni errate, frutto di cambiamenti in corsa o di altre imprecisioni in fase di dichiarazione dei redditi. Qualora questo accadesse, chi compila la dichiarazione avrà a disposizione la possibilità di modificare il proprio Modello, attraverso la rielaborazione tramite un cosiddetto “rettificativo”. In alternativa, nel caso in cui non si trattasse di errori ma di elementi mancanti, il contribuente potrà utilizzare il Modello integrativo, utile a completare il quadro dichiarativo senza presentarne uno ex novo.
La differenza principale tra i due modelli è nella loro stessa concezione. Nel caso del rettificativo, infatti, l’obiettivo è la presentazione di un dichiarativo che vada totalmente a sostituire quello precedentemente consegnato all’Agenzia delle Entrate. In questo caso, però, le procedure resteranno quelle standard. Se il contribuente dovesse accorgersi di errori nella propria dichiarazione precompilata o nel dichiarativo stilato dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, dovrà provvedere alla comunicazione il prima possibile. Dopodiché, procederà alla presentazione di un nuovo modello, in grado di rimpiazzare il predecessore con vizi di forma o errori. In buona sostanza, al dichiarante spetterà un nuovo iter procedurale, che dovrà compensare le informazioni inesatte contenute nel proprio Modello 730. Una situazione diversa rispetto alla semplice mancanza di un elemento o dalla necessità di procedere a una semplice integrazione della propria dichiarazione.
In quest’ultimo caso, al contribuente sarà concessa la possibilità di effettuare una semplice operazione di aggiunta rispetto alle informazioni già comunicate. Qualora fosse questa la situazione, l’Agenzia delle Entrate ha disposto iter differenti a seconda dell’elemento mancante. Ad esempio, qualora l’integrazione comportasse scenari di maggior credito, minor debito o imposta invariata, il dichiarante potrà:
Nello specifico, il modello in questione potrà essere presentato entro il 30 novembre oppure entro il termine previsto d’ufficio per la sua presentazione in riferito all’anno successivo. In alternativa, potrà procedere entro il 31 dicembre del quinto anno successivo rispetto a quello in cui la dichiarazione è stata presentata (art. 2, comma 8, Dpr 322/1998). Questo significa che l’eventuale dichiarazione integrativa potrebbe essere riferita a un Modello 730 risalente a diverse annualità precedenti.
La prima data utile resta quella del 25 ottobre. Nella fattispecie, il contribuente dovrà segnare il codice 2 nella casella “730 integrativo”. Chiaramente, il nuovo modello dovrà contenere tutte le informazioni mancanti nella precedente dichiarazione, mantenendo però inalterate quelle già presenti. Le nuove dovranno essere indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”. La data del 25 ottobre figurerà come obbligatoria nel caso in cui il Modello 730 integrativo fosse riferito sia ai dati del sostituto d’imposta che ad altri dai quali scaturiscono maggior importo a credito, minor debito o imposta invariata. Sarà invece richiesto il modello Redditi Persone fisiche 2023 qualora l’integrazione comportasse minor credito o maggior debito.
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