Anche per il 730 precompilato valgono le generali regole di controllo. Con qualche accorgimento in ottica di una procedura di semplificazione.
L’attivazione del Modello 730 precompilato è stata disposta in un’ottica di semplificazione. Fornire al contribuente un quadro già parzialmente (se non quasi del tutto) completo delle informazioni necessarie alla propria dichiarazione dei redditi, significa un risparmio di tempo anche nella definizione della condizione fiscale dei cittadini.
Questo non toglie che, in nome dell’intensificazione già da tempo decisa sulla verifica della regolarità dei vari cassetti fiscali, anche il Modello precompilato sia soggetto a uno scrupoloso monitoraggio delle informazioni presenti. Teoricamente, il quadro reddituale del contribuente poggia sia sui dati forniti nelle precedenti dichiarazioni che su quelli già di default in possesso dell’Agenzia delle Entrate, rilevati dall’Anagrafe tributaria. Il che, almeno in termini generali, riduce il margine di errore. Considerando però che la restante parte del Modello sarà ad appannaggio del contribuente, tutte le informazioni necessarie dovranno passare al setaccio dei controlli. Anch’essi semplificati in realtà, allo scopo di favorire una presentazione rapida della propria dichiarazione dei redditi.
Le procedure di verifica semplificate saranno valide anche per chi si avvale dell’intermediazione di Caf o professionisti. Di fatto, il sistema di ottimizzazione delle procedure riguarda i dati già inseriti, ossia quelli acquisiti dall’Agenzia delle Entrate, come detto, tramite dichiarazioni pregresse o Anagrafe tributaria. Questo, naturalmente, nel caso in cui tali informazioni non fossero modificate dai soggetti dichiaranti. In caso contrario, i controlli cambieranno in base alle modalità di invio. A ogni modo il Fisco ha fornito tutte le indicazioni necessarie relative sia alle modalità di compilazione che agli iter procedurali per la verifica dei dati attraverso un’apposita informativa.
Il Modello 730 precompilato è stato introdotto nella fase di conversione in legge del Dl 73/2022, lo scorso mese di agosto. Una decisione arrivata nell’ambito del processo di efficientamento dei sistemi di controllo fiscale, allo scopo di migliorare tanto l’azione del Fisco quanto l’aggiornamento della propria posizione da parte dei contribuenti. A grandi linee, la modifica degli iter di verifica è stata sostanzialmente una: la sovrapposizione dei dati disponibili e di quelli dichiarati. Un sistema che non aveva risparmiato qualche polemica, più che altro legata alla possibilità di inserire, nello stesso paniere, sia i contribuenti in difetto che quelli virtuosi. Pericolo più volte smentito dal Fisco, incaricato sì di svolgere delle verifiche ma in modo mirato su incongruenze ritenute abbastanza rilevanti da dover ricevere un approfondimento.
Con il 730 precompilato, avendo a disposizione dei dati preventivi sui quali effettuare i propri controlli, l’Agenzia delle Entrate andrà a omettere quelli documentali sugli oneri detraibili e deducibili. Nel caso in cui vi fossero modifiche tali da incidere sulla determinazione del reddito o dell’imposta, i controlli saranno quindi svolti sui documenti “responsabili” delle variazioni. Se l’invio della dichiarazione dovesse avvenire tramite Caf o professionista, solo le spese sanitarie rientreranno nelle procedure di controllo semplificato. Se gli intermediari effettuassero modifiche rispetto ai dati già inseriti nel sistema, i controlli formali sugli oneri saranno effettuabili in modo ordinario. E questo varrà anche sugli oneri diversi da quelli delle spese sanitarie. Il contribuente, al pari dell’intermediario, dovrà quindi conservare tutta la documentazione inerente in ottica di un possibile controllo.
Nella fattispecie delle spese sanitarie, i dettagli di ogni singolo documento di spesa sono trasmessi al Sistema tessera sanitaria (Ts) dagli operatori sanitari. Il controllo, quindi, riguarderà unicamente le spese soggette a modifica. Non sarà quindi richiesta, per le altre, la conservazione della documentazione relativa. In caso di difformità, l’Agenzia delle Entrate effettuerà le proprie verifiche unicamente sui documenti di spesa mancanti nella dichiarazione precompilata. Restano possibili, in termini generali, i controlli sostanziali derivanti da avvisi di accertamento.
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