Permessi per 104 dopo le ferie? Possibile solo a una condizione

È possibile accorpare permessi per 104 con altre indennità? La Legge non lo vieta ma disciplina al contempo le norme contro gli abusi.

Il quadro agevolativo della Legge 104 prevede una serie di indennità garantite tanto per il disabile quanto per colui che lo assiste. In questo senso, per la seconda figura vige il diritto di assentarsi dal posto di lavoro senza rimetterci in termini di retribuzione.

Permessi 104
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Ciò che non sempre è chiaro e se tali permessi retribuiti possano in un certo senso essere “cumulati” con altre indennità garantite ai lavoratori dipendenti, quali ferie estive o giorni di assenza per malattia. Negli anni, la questione è stata ampiamente dibattuta, se non altro per determinare se, effettivamente, i permessi per 104 andassero ricalibrati qualora, nello stesso mese, il dipendente avesse usufruito anche di altre indennità, come la malattia o un congedo. La Legge stabilisce che ogni lavoratore con disabilità o che assiste un familiare con handicap ha diritto a 3 giorni al mese, con retribuzione ordinaria. E, teoricamente, non esiste una normativa che vieti di usufruire di un permesso per 104 seguito da alcuni giorni di ferie. Allo stesso modo, un dipendente potrebbe potenzialmente richiedere un giorno di permesso 104 dopo un’astensione dal lavoro per ferie senza infrangere alcuna norma.

Chiaramente, vale il medesimo principio che anima la norma dei permessi retribuiti. Questi, infatti, sono garantiti a patto che il lavoratore vada effettivamente a impiegarli per assistere il proprio parente, o comunque per espletare quelle mansioni necessarie all’assistito. Trattandosi di un diritto garantito per legge, è evidente come subentri automaticamente un rapporto di reciproca fiducia tra datore e dipendente che, se infranto, potrebbe costare sanzioni o addirittura il licenziamento. Questo, naturalmente, se dovesse essere riscontrato un abuso del proprio diritto da parte del lavoratore. Per coniugare ferie e permessi vale lo stesso principio: le assenze per 104 dopo un periodo di ferie dovranno necessariamente essere finalizzate all’assistenza della persona disabile.

Permessi 104, il caso del titolo di viaggio: come si assiste un parente lontano

Per quanto riguarda l’attaccamento dei periodi di ferie ai permessi per 104, le variabili possono essere numerose. Ad esempio, il Ministero del Lavoro ha determinato le procedure nel caso in cui il lavoratore abbia necessità di prestare assistenza a un parente disabile durante il periodo di ferie. Secondo quanto stabilito dall’articolo 2109 del Codice civile, il fermo dell’attività produttiva può essere arbitrariamente deciso dal datore di lavoro il quale, però, non può negare in ogni caso la concessione del permesso per Legge 104, nemmeno se questo combaciasse con ferie già programmate.

Secondo il Codice civile, quindi, in caso ferie e permessi dovessero combaciare, sarebbero i secondi a prevalere in termini di rilevanza. Le ferie non godute potranno così essere riutilizzate in un secondo momento. Sarà comunque ad appannaggio del datore di lavoro l’indifferibilità dell’assistenza al disabile richiesta dal dipendente. In caso contrario, o comunque di abuso, si rischierebbe il licenziamento per giusta causa.

La malattia

Nel caso della malattia, vale lo stesso principio. La legge non lo proibisce e riproporzionare permessi e giorni di assenza per malattia non sarebbe consentito. Questo perché l’astensione retribuita per malattia o per permessi 104 hanno finalità diverse e, in tal modo, cumulabili secondo le loro stesse prerogative. I permessi spetteranno in ogni caso, indipendentemente dall’assenza per malattia. I principi resteranno comunque gli stessi: 3 giorni di assenza con retribuzione al mese, frazionabili anche in ore.

L’assistenza a distanza

Particolarmente interessante il caso dell’assistenza a un familiare in condizione di disabilità grave residente in un diverso comune, o comunque a una distanza superiore a 150 chilometri. Il dl 119/2011 stabilisce, in questo caso, la necessità di un’attestazione mediante titolo di viaggio o altra documentazione idonea, allo scopo di dimostrare la necessità di raggiungere il luogo ove prestare la propria assistenza. Numerose le successive disposizioni volte a chiarire la definizione di “documentazione idonea”. La circolare n. 32 del 6 marzo 2012 rilasciata dall’Inps, ad esempio, ha chiarito che il lavoratore detiene l’obbligo di prova, ossia la dimostrazione effettiva dell’assistenza svolta e del necessario trasferimento. In questo senso, basteranno il pedaggio autostradale, oppure il biglietto del mezzo utilizzato. Oltre che, naturalmente, alla eventuale dichiarazione di un medico o di una struttura sanitaria. Il datore procederà poi all’accertamento.


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