Ai contribuenti viene concesso un fondo per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Ma le agevolazioni si estendono anche alle detrazioni.
L’eliminazione delle barriere architettoniche non è solo un dibattito a livello pubblico. Né un mero appello ripetuto affinché l’inclusività, per le persone disabili, sia davvero alla portata di tutti nella quotidianità.
Tecnicamente esistono delle apposite normative che disciplinano il processo di rimozione degli elementi limitanti alla mobilità di chi versa in condizione di disabilità. Ad esempio, la Legge n. 13/89 ha da tempo introdotto la possibilità, per i contribuenti, di richiedere delle agevolazioni, sotto forma di contributi, per l’eliminazione delle barriere architettoniche, anche se limitatamente alle abitazioni private. Inoltre, tale possibilità consente di sostituire gli interventi diretti sulle parti dell’immobile (qualora la modifica non fosse consentita) con l’acquisto di dispositivi utili al superamento delle barriere, come i servoscala o simili. Sulla base della medesima normativa, potrà essere richiesto anche un contributo per lavori di modifica realizzati all’interno dell’appartamento. Tenendo presente che i fondi in questione possono essere erogati solo se disponibili in termini di risorse.
Non è un caso, in tal senso, che l’ultimo finanziamento risalga a quasi venti anni fa (2004). Tuttavia, alcune Regioni mettono a disposizione alcuni fondi in modo autonomo, adottando sostanzialmente le stesse linee guida. Il contributo pubblico, infatti, può essere erogato per una sola opera, oppure per un insieme di interventi finalizzati alla rimozione di più barriere ostacolanti la medesima funzione. L’iter della domanda unica sarà concesso anche nel caso in cui un intervento singolo sia mirato alla facilitazione di più persone disabili. La sola circostanza che richiede la presentazione di due diverse domande è la realizzazione di interventi differenti, anche sulla stessa opera. In questi casi si avrà comunque diritto a due contributi distinti.
Barriere architettoniche, ok all’agevolazione: i casi di detrazione
La rimozione delle barriere architettoniche per edifici privati richiederà un iter ad appannaggio di colui che andrà a beneficiare degli interventi. Nello specifico, a presentare la domanda dovrà essere il disabile. La legge prevede che l’agevolazione sarà riconosciuta alle seguenti categorie di invalidità:
- non vedenti;
- portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio.
Chiaramente, una priorità sarà riconosciuta ai disabili in possesso di un’invalidità riconosciuta pari al 100%, riconosciuta a seguito di verifica da parte della Commissione della competente Asl. La richiesta, da presentare in carta da bollo, dovrà essere presentata entro l’1 marzo di ogni anno al proprio Comune di residenza e, nella fattispecie, al sindaco dello stesso. La condizione della residenza (del disabile) sarà un requisito per la presentazione della domanda. A seguito dell’istanza, sarà la stessa amministrazione comunale a provvedere all’accertamento della necessità di intervento, al fine di valutare l’ammissibilità della domanda. Alla richiesta dovranno essere allegati, oltre al certificato medico attestante la condizione di disabilità e la specifica della patologia, anche un’autocertificazione relativa all’ubicazione dell’immobile e al preventivo delle spese necessarie all’intervento.
Attenzione al requisito di dimora abituale: non sarà concesso il contributo se l’immobile dovesse figurare come dimora saltuaria, stagionale o comunque solo temporanea. Inoltre, lo stesso sarà rimosso nel caso in cui, a lavori già in corso, il disabile cambiasse abitazione. L’erogazione sarà invece la medesima: a far fede saranno le fatture quietanzate da trasmettere al Comune. Qualora l’importo delle spese fosse inferiore a quanto preventivato, il contributo sarà corrisposto sulla somma effettiva.
Le detrazioni previste
La normativa tributaria prevede la possibilità di accesso ad alcune agevolazioni di natura fiscale. Nello specifico, al contribuente spetterà:
- detrazione Irpef del 50% sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 (dopodiché del 36%);
- detrazione del 75%, prevista dalla legge n. 234/2021, estesa fino al 31 dicembre 2025 dalla 197/2022;
- eventuale detrazione legata al Superbonus per interventi trainati, qualora eseguiti nell’ambito di altri definiti trainanti.
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, il 50% sarà calcolato su un importo massimo di 96 mila euro, a patto che la spesa sia stata sostenuta tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2024. La detrazione Irpef del 36% dovrà essere calcolata su un importo massimo di 48 mila euro, con spese sostenute a partire dall’1 gennaio 2025.