I casi di revoca della donazione sono specifici e il donante non può agire al di fuori di essi. Scopriamo quando è possibile intervenire.
La donazione, com’è noto, consiste in un gesto di liberalità da parte di chi non chiede nulla in cambio. Ma attenzione, perché non in tutti i casi l’atto non corre il rischio di essere annullato.
Ingratitudine, sopravvenienza di figli e non solo: vi sono ragioni e situazioni che consentono di fatto un ripensamento del donante e, perciò, la legge italiana ammette la facoltà di cancellare in concreto questo atto di liberalità, anteriormente compiuto in favore di chi si è dimostrato indegno o immeritevole.
Se è vero che nel senso comune si pensa che la donazione sia sempre un atto definitivo e rispetto al quale non si può tornare indietro, così non è. In verità, pur compiuta e trascritta, talvolta la donazione è revocabile: vediamo quando.
Vi sono alcune ipotesi di cui alla legge che permettono al donante di revocare la donazione, ed in primis l’ingratitudine del donatario. Ma in verità una prima condizione per poter revocare la donazione è data dalla presenza di atti gravi e gesti conclamati, i quali di fatto si pongano in netta contrapposizione con la scelta stessa della donazione.
In relazione agli step per dar luogo alla revoca non dobbiamo dimenticare che è vero che la donazione può essere sciolta anche per «mutuo dissenso», vale a dire con l’iniziativa sia del donante che del donatario. D’altronde la donazione altro non è che un contratto e i contraenti possono scegliere di farne venire meno gli effetti. Tuttavia è chiaro che nella maggioranza dei casi il sì del donatario non vi sarà per mere ragioni di convenienza economica. Ecco allora che il donante si troverà costretto a intraprendere iniziative in tribunale. Questa è la seconda condizione per la revoca, ovvero un’azione di revoca della donazione ad hoc, di cui ora parleremo.
La donazione è un atto di liberalità rispetto al quale il donante può fare dietrofront soltanto nelle ipotesi pratiche previste dalla legge. Si tratta però di casi tassativi, ovvero situazioni concrete che non possono essere estese in via analogica ad altre ipotesi, anche se simili. Di riferimento è l’art. 800 del Codice civile, che fissa in particolare che la donazione può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.
La donazione può essere revocata dal donante stesso per ingratitudine di colui che ha ricevuto il bene, se questi ha realizzato gravi reati contro il donante (pensiamo ad es. ad un reato di maltrattamenti nei confronti di un donante di seguito divenuto non autosufficiente). L’ingratitudine si manifesta altresì nel mancato versamento degli alimenti. In particolare è l’art. 801 del Codice civile ad elencare i casi che permettono di proporre la domanda giudiziale di revoca della donazione per ingratitudine.
Tra gli esempi che si possono fare vi è quello della calunnia perpetrata ai danni del donante, il suo coniuge o un suo ascendente o discendente, accusandoli in modo menzognero di un reato sanzionabile con l’ergastolo o con la reclusione non al di sotto nel minimo a 3 anni. Ma revoca per ingratitudine è possibile anche contro chi abbia commesso il reato di falsa testimonianza nei confronti di una delle persone appena citate.
Attenzione alle tempistiche. Infatti il termine entro il quale esercitare l’azione di revoca della donazione è pari ad un anno, decorrente dalla conoscenza del fatto che consente la revoca in oggetto, vale a dire dal momento nel quale il donante è divenuto consapevole di uno dei citati comportamenti illeciti nei suoi confronti, da parte del donatario.
Inoltre la donazione può essere revocata dal donante per sopravvenienza di figli, dei quali cui il donante non era a conoscenza alla data nella quale aveva messo in pratica il gesto di liberalità. Questo vale in base all’art. 803 del Codice civile: le donazioni fatte da chi non aveva, o ignorava di avere, figli o discendenti nel momento in cui la donazione è stata compiuta, possono essere revocate per la sopravvenienza o l’esistenza di un figlio o discendente del donante.
In particolare la revoca giudiziale può essere chiesta in caso di:
Il termine per fare l’azione di revocazione delle donazione per sopravvenienza di figli è pari a 5 anni, i quali decorrono dalla data di nascita dell’ultimo figlio o discendente, di riconoscimento del figlio naturale, o da quella della notizia dell’esistenza di un figlio che non si sapeva di avere.
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