La disdetta ritenuta sindacale può essere fatta con molta semplicità, essendo sufficiente conoscerne gli aspetti chiave. Ecco alcuni dettagli.
Forse non tutti sanno che in tema di pensioni e trattamenti Inps, è possibile disdire la ritenuta o trattenuta sindacale a seguito di iscrizione o delega.
Quando una persona si iscrive a un sindacato e si serve dei suoi servizi per dare luogo a richieste di prestazioni previdenziali o comunque riconducibili all‘Inps – pensiamo dunque all’indennità di disoccupazione Naspi o alla pensione ad esempio – può aver luogo l’applicazione di una quota associativa ad hoc, ovvero una trattenuta che viene fatta valere in via diretta sul trattamento di riferimento.
Questa è la regola generale salvo differente richiesta del titolare del sussidio Inps. Cerchiamo di capire perché esiste questa trattenuta specifica e scopriamo come fare per disdirla.
Come abbiamo accennato esiste una trattenuta sindacale su prestazioni Inps e pensioni. Cosa significa questo? Semplicemente ciò vuol dire che pensionati, disoccupati e altri contribuenti che fanno riferimento ad un sindacato per farsi assistere nell’iter burocratico di domanda del trattamento pensionistico, Naspi o altra prestazione Inps, non di rado si iscrivono all’associazione per poter ottenere assistenza a costo zero. Attenzione però perché dalla data di iscrizione quest’ultima resta attiva, e si paga il servizio dell’associazione anche a propria insaputa.
Proprio per questo è opportuno prestare attenzione e vedere se, quando si richiede uno specifico servizio, in concreto si aderisce anche a un’iscrizione ad hoc, cui corrispondono poi delle quote da pagare. Nello specifico se ci si domanda come funzionano le trattenute, la risposta è che sono calcolate in percentuale sulla prestazione particolare richiesta attraverso il sindacato di fiducia. Sulla scorta di convenzioni dell’istituto di previdenza, infatti, si versa intorno all’1% per indennità di disoccupazione Naspi, DIS-COLL, cassa integrazione e altri trattamenti.
Attenzione anche a questi importanti dettagli: se la delega sindacale viene fatta contestualmente alla domanda di pensione, la trattenuta è resa nota nel prospetto di liquidazione della pensione stessa. In ipotesi invece di ottenimento di una nuova delega su un trattamento vigente, il pensionato è informato dall’istituto di previdenza.
Questo è lo schema generale, che però non è obbligatorio per colui che si avvale del servizio del sindacato. Infatti è sempre possibile disdire l’applicazione delle ritenute sindacali, facendo una comunicazione all’istituto di previdenza anche via web, per il tramite dell’apposito servizio “Gestione deleghe sindacali su trattamenti pensionistici” – con codice PIN dispositivo. L’interessato dovrà dunque fare clic sulla funzione di Revoca Delega esistente nel caso in cui risultassero di attive. Oltre a questa, le diverse funzioni disponibili sono quelle che seguono: Deleghe in essere, Modalità di contatto e Movimentazioni.
In ogni caso, la navigazione è tutto sommato agevole e l’interessato riuscirà in breve tempo a compiere l’operazione desiderata. Ricordiamo anche che la revoca decorre dal mese posteriore se l’iter è compiuto nei primi giorni del mese.
L’istituto di previdenza, ottenuta la richiesta di revoca, avrà così il compito di interrompere le trattenute sindacali in aprile, luglio, ottobre o gennaio per le domande ricevute fino al 15 del mese anteriore. Perciò dal primo aprile, per le disdette dal 16 dicembre al 15 marzo dell’anno posteriore, dal primo luglio, per le revoche ricevute dal 16 marzo al 15 giugno e così via.
Inoltre chi voglia eliminare la trattenuta sindacale sul cedolino della pensione, deve ricordare che la revoca della delega sindacale è un’operazione sempre prevista da tutti gli enti previdenziali. Tuttavia possono esservi varie procedure, perciò è opportuno consultare il proprio ente e controllare che cosa prevede in proposito.
Nell’ipotesi nella quale la pensione sia liquidata dall’istituto di previdenza Inps l’interessato può compiere la procedura online, dall’area autenticata del sito My Inps (vale a dire il servizio di Gestione deleghe sindacali su trattamenti pensionistici). In estrema sintesi, c’è dunque una funzionalità ad hoc per la revoca delle deleghe sindacali, la quale permette di selezionare la prestazione di riferimento. Ma si può anche fare riferimento diretto ad uno sportello dell’istituto o procedere per raccomandata (o PEC), facendo pervenire la richiesta di revoca con un documento d’identità in corso di validità.
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