La Definizione agevolata prevista dalla Tregua fiscale entra nel vivo ma attenzione alle scadenze più vicine: i pagamenti cominciano a breve.
L’ultima Legge di Bilancio ha messo a disposizione dei contribuenti in ritardo con i pagamenti nei confronti del fisco, una nuova tregua fiscale, volta ad alleggerire il peso delle pendenze arretrate.
Le misure della Definizione agevolata sono state introdotte come tampone all’attuale crisi economica, dovuta agli effetti convergenti del post-pandemia, della guerra in Ucraina e della conseguente emergenza energetica. attori che hanno assestato un duro colpo alle tasche dei contribuenti (non solo italiani), sia nell’ordinario che nel far fronte a debiti pregressi nei confronti dell’erario. Per questo, la Legge n. 197/2022 ha disposto un intervento diretto sulle cartelle esattoriali già notificate, consentendo un taglio totale degli importi dovuti in alcuni casi e un piano di ammortizzazione in altri, a seconda dei parametri e, soprattutto, della natura del debito contratto. In generale, l’accesso alle procedure di rottamazione o di saldo e stralcio ariano in base all’inquadramento normativo disposto con la 197. La tregua fiscale, infatti, riguarda situazioni debitorie di aria natura e, per questo, diversamente trattate.
Si a, ad esempio, dalla regolarizzazione delle irregolarità informali (commi 166-173) alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione. In quest’ultimo caso, varranno i principi della Rottamazione quater. La definizione agevolata, a ogni modo, si applica anche ai casi derivanti da avvisi bonari. Per i contribuenti è inoltre preista la procedura di Ravvedimento speciale per violazioni tributarie e l’adesione agevolata agli atti del procedimento di accertamento (commi 179-185). Stesso discorso per la Conciliazione agevolata delle controversie tributarie. Attenzione però ai dettagli della procedura: anche se rientranti di diritto nella tregua fiscale, alcune scadenze andranno osservate in orma obbligatoria.
La prima deadline da tenere in considerazione è quella del 31 marzo 2023, valida per il perfezionamento di alcune delle numerose misure preiste dalla tregua fiscale. Data che interesserà la Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione, ossia il paniere più vasto tra quelli preisti dalla Legge di Bilancio (art. 1, commi da 231 a 252). Nella fattispecie, i debiti iscritti a ruolo in data compresa tra l’1 gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. Per tali carichi, c’è la possibilità di estinguere il debito rientrante nell’ambito applicativo, attraverso il versamento delle somme dovute a titolo di capitale, oltre che di quelle maturate a rimborso spese per diritti di notifica e procedure esecutive. In realtà, per le situazioni rientranti nel quadro in oggetto, la domanda di adesione potrà essere inviata entro il 30 aprile 2023, indicando il numero di rate relative alla dilazione, comunque non più di 18. Sempre entro tale data, il contribuente potrà eventualmente procedere all’integrazione della dichiarazione originaria. La prima scadenza sarà quindi issata al 31 luglio 2023, per il saldo del 10% delle somme dovute.
Più prossima la scadenza del 31 marzo 2023, riguardante la Definizione agevolata per le liti pendenti. In questo caso, si parla delle controversie tributarie pendenti all’1 gennaio 2023, anche in Cassazione e a seguito di rinvio. L’oggetto di tali procedure sono atti impositivi quali, ad esempio, avvisi di accertamento, da regolarizzare tramite il pagamento di una somma pari al valore stesso della controversia. Chiaramente, la definizione cambierà a seconda del grado di giudizio a cui il contenzioso è giunto. La domanda non potrà superare in ogni caso la data dell’1 aprile 2023, con pagamento del dovuto entro il 30 giugno 2023. Per gli importi eccedenti i 1.000 euro, si potrà procedere con il saldo a rate ino a un massimo di 20 trimestrali di importo costante e versamenti al 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ogni anno.
Scadenza al 31 marzo per il ravvedimento delle violazioni tributarie, ai sensi della Legge 197, art. 1, commi 174-178. In questo caso, la normativa vigente permette di ravvedersi in modo operoso del debito contratto e regolarizzare la dichiarazione al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021. Il ravvedimento riguarderà anche le violazioni precedenti, sempre che non siano già state contestate dalla data preista per il versamento. a ricordato che, per tale irregolarità, è concessa la riduzione delle sanzioni ino a 1/18 del minimo edittale irrogabile, con pagamento dell’imposta in un’unica soluzione al 31 marzo 2023. Anche in questo caso, la norma consente la rateizzazione fino a un massimo di otto rate trimestrali, con primo pagamento sempre al 31 marzo.
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