Giungono nuove illuminanti indicazioni dell’Inps in tema di accredito contributi figurativi, sulla scorta delle indicazioni del Ministero del Lavoro. Occuparsi dei figli grazie al congedo non diminuisce l’importo della pensione.
Nuovamente l’istituto di previdenza è intervenuto sui contributi figurativi con utili chiarimenti in un documento ad hoc. Inps ha in particolare specificato che, in caso di maternità, detta tipologia di contributi non taglia più il trattamento pensionistico.
Sappiamo infatti che la lavoratrice che partorisce e ha figli può contare sull’agevolazione dei contributi figurativi, ed oggi l’istituto di previdenza ha confermato che il godimento del congedo obbligatorio o facoltativo di maternità/paternità non può tagliare la pensione. Si tratta di un dettaglio non di poco conto, che fa luce in tema di rapporti tra contribuzione e diritto e misura della pensione. I dettagli.
Sicuramente si tratta di precisazioni che faranno piacere alla lavoratrici in gravidanza e a coloro che hanno appena avuto un figlio: Inps ha infatti affermato che non sussiste alcun controllo del minimale contributivo per i lavoratori subordinati del settore privato, allo scopo dell’accredito della contribuzione figurativa.
Anzi proprio il fatto che l’accredito dei contributi figurativi si compie senza controllo del detto minimale fa sì che la fruizione del congedo obbligatorio o facoltativo di maternità/paternità non possa può tagliare la misura della pensione. Ricordiamo anche che il minimale contributivo consiste nell’importo minimo che deve essere rispettato, per consentire l’accredito della contribuzione dei lavoratori subordinati del settore privato e degli autonomi.
Di riferimento è il messaggio Inps n. 1215/2023 nel quale l’istituto rimarca che la novità vale sia per i congedi di maternità/paternità e parentali fruiti in costanza del rapporto di lavoro, sia per quelli al di fuori. E ciò al di là della collocazione temporale (anche anteriormente al Tu maternità, approvato dal dlgs 151/2001).
In altre parole, dunque, in riferimento ai periodi di fruizione dei congedi di maternità/paternità – e ci riferiamo sia a quelli di astensione obbligatoria, sia quelli di astensione facoltativa – il lavoratore e la lavoratrice ha diritto all’accredito integrale dei contributi figurativi, validi per il diritto e per la misura della futura pensione.
In particolare nel messaggio n. 1215 emerge che non vale il cd. principio della contrazione dei contributi, in base al quale sulla posizione assicurativa del lavoratore è riconosciuta – ai fini del diritto a pensione – l’assegnazione di un numero di settimane di contributi più bassa di quelle lavorate di fatto. In base a questo principio le settimane riconosciute ai fini del diritto a pensione sono in proporzione ridotte in funzione della retribuzione incassata.
Ribadiamo che in tema di maternità e congedi obbligatori e facoltativi, i contributi figurativi non tagliano la pensione, ma per arrivare a questa conclusione l’Inps ha interpellato il Ministero del Lavoro proprio in tema di possibilità di applicare la contrazione in dette circostanze. Ebbene, la risposta ministeriale è stata quella per cui il principio della contrazione deve essere escluso dal congedo di maternità e di paternità, sia in costanza sia al di fuori del rapporto di lavoro.
Nel suo recente messaggio, l’istituto di previdenza ha in particolare ricordato che – in coerenza con il valore riconosciuto a livello costituzionale alla maternità e con il sistema potenziato di tutela approntato dal legislatore per assicurare alla maternità e alla paternità idonea protezione (pur in costanza di lavoro) – non possono essere applicate altre e differenti regole che, in qualche modo, limitino o riducano l’accredito dei contributi figurativi in gioco. Ecco allora l’esclusione del citato criterio della contrazione.
Alla luce dei chiarimenti di cui al messaggio n. 1215/2023, Inps ha spiegato dunque che non sono sottoposti alla ‘penalizzazione’ della contrazione, ai fini pensionistici, non soltanto il congedo di maternità e di paternità, ma anche tutti gli eventi di maternità e paternità per cui vale il riconoscimento dei contributi figurativi – e questo sia all’interno e sia all’esterno del rapporto di lavoro. Ciò vale al di là della collocazione temporale dell’evento tutelato e della modalità di valorizzazione dei contributi figurativi stessi.
In altre parole, recependo le indicazioni fornite dal ministero del Lavoro, l’istituto ha stabilito che nei periodi di congedo di maternità e paternità non vale più il meccanismo della contrazione, dunque non si applica più la disciplina per la quale l’accredito dei contributi deve essere proporzionato in rapporto al cosiddetto minimale retributivo. Si tratta di una novità che darà luogo ad un vantaggio per tutti quei lavoratori e lavoratrici che, avendo una retribuzione imponibile al di sotto del minimale, si sono visti riconoscere un numero di settimane contributive inferiori a quelle in concreto lavorate.
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