Il pignoramento immobiliare prima casa è molto più frequente di quanto si possa pensare, ecco perché vale la pena parlarne indicando quando ricorre e quali sono le condizioni. La guida rapida.
Sappiamo tutti che la prima casa è il bene immobiliare per antonomasia. Luogo di residenza e dimora abituale, l’abitazione in oggetto costituisce, oggi più che mai, una sicurezza per single e famiglie.
Attenzione però, perché questa sicurezza potrebbe essere messa a rischio in caso di debiti: proprio così, vi sono circostanze nelle quali anche la prima casa può essere fatta oggetto di pignoramento e di seguito, nel corso di questo articolo, vedremo specificamente quando. Anzi bisogna subito rimarcare che la prima casa può essere pignorata da alcuni creditori, mentre in altre circostanze le condizioni di pignorabilità sono più rigide per tutelare le esigenze del debitore e della sua famiglia, in una sorta di contemperamento degli interessi. Vediamo più da vicino.
In linea generale, il pignoramento rappresenta una procedura assai rischiosa, per il debitore titolare del diritto di proprietà sul bene pignorato. Infatti non bisogna dimenticare che, tecnicamente, l’atto di pignoramento è infatti il primo atto esecutivo, effettuato nella precisa finalità di sottoporre a vincolo determinati beni del debitore e di garantire il soddisfacimento del diritto di credito del creditore o dei creditori. In particolare, il pignoramento dell’abitazione è preordinato allo svolgimento dell’asta e alla vendita del bene al miglior offerente.
Ecco perché, in altre parole, si definisce pignoramento di beni immobili la misura esecutiva, grazie a cui un creditore richiede al tribunale l’espropriazione di un immobile di proprietà del debitore, mirata alla vendita e successiva estinzione del debito.
Abbiamo detto all’inizio che, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la prima casa può essere pignorata da alcuni creditori. Il senso comune infatti porterebbe a pensare che l’abitazione in cui si dimora sia intoccabile, ma così non è.
Dobbiamo però distinguere chi è il titolare del diritto di credito cui corrisponde un debito non saldato. Pertanto se a vantare pretese sono creditori privati, e pensiamo in primis agli istituti di credito, la regola generale è operativa, ovvero si può applicare il pignoramento della prima casa. Il riferimento va subito al caso del mutuo e delle rate non saldate da parte del mutuatario-debitore.
Nel caso dell’Amministrazione finanziaria, invece, sussistono alcuni limiti e condizioni che non vanno dimenticate. Fisco e banche sono non di rado i soggetti coinvolti in procedure di pignoramento, per tasse o finanziamenti rispetto alle quali il contribuente o cliente non si è mostrato tempestivo nel saldare il debito.
Le appena citate limitazioni alla pignorabilità della prima casa si applicano solo nel caso in cui il titolare del credito sia il Fisco e questo per la ragione del bilanciamento di opposti interessi. Mentre limitare il pignoramento da parte di creditori privati sarebbe particolarmente dannoso per lo stesso diritto di credito, ed anzi andrebbe a favorire una sorta di stallo nei rapporti economici, che invece lo Stato – a partire dalla Costituzione – incentiva. Se invece è il Fisco a detenere il diritto di credito, il ‘sacrificio’ del diritto di credito è ritenuto sopportabile dal legislatore.
Sintetizzando che cosa prevede a riguardo la legge – e dunque i limiti entro cui le Entrate debbono muoversi e non pignorare la prima casa – indichiamo che quest’ultima non può essere pignorata dal Fisco quando:
Pertanto, laddove manchi anche una sola delle quattro condizioni appena citate, l’immobile ‘prima casa’ può essere fatto oggetto di pignoramento ma attenzione ad una ulteriore condizione: l’ammontare complessivo del credito per cui si procede deve superare quota 120mila euro. Ecco dunque i requisiti stringenti che limitano i poteri del Fisco.
Concludendo, ribadiamo che la prima casa può sempre essere fatta oggetto di pignoramento per azioni di esecuzione forzata effettuate da privati, mentre il pignoramento per debiti nei confronti delle Entrate può compiersi soltanto se il loro ammontare oltrepassa i 120.000 euro e l’immobile in cui abita il debitore rispetta le condizioni di cui sopra.
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