Eredità e figli del primo matrimonio del coniuge, spetta anche a loro? La verità che non tutti conoscono

I figli del coniuge partecipano – o meno – alla successione ereditaria e vantano diritti ereditari in caso di morte del secondo marito della loro madre? Ecco come stanno le cose alla luce di quanto previsto dal Codice Civile.

Le questioni relative a successione, quote ereditarie e relativi diritti dei legittimari non sono affatto poche. D’altronde vi è una miriade di possibili casi concreti, che vanno ricondotti a questa o quella norma di legge.

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Ebbene, tra i quesiti pratici di assoluto rilievo ce n’è uno che merita di seguito alcuni chiarimenti e una risposta precisa: ebbene, in ipotesi di figli del coniuge, quali sono i loro diritti ereditari? Ovvero, detti figli entrano a parte dei cosiddetti eredi legittimari oppure no? Come funziona la successione in questo caso?

Anzitutto ricordiamo che, per legge, sono legittimari i componenti della famiglia del de cuius cui la legge assegna una quota del suo patrimonio, che prende infatti il nome di quota di legittima o di riserva. Tra essi sono compresi anche i figli del coniuge? Scopriamolo insieme.

Il caso dei figli avuti da precedente matrimonio e il rilievo dell’erede legittimario

Il caso concreto che qui interessa non è affatto infrequente. Si tratta della situazione in cui:

  • una persona sposi una donna proveniente da un anteriore matrimonio e già divorziata;
  • la consorte ha avuto, dal primo marito, un figlio.

Ebbene il punto è proprio questo: il secondo marito potrebbe certamente domandarsi se il figlio avuto dalla moglie nella sua precedente relazione matrimoniale sia considerabile, o meno, suo erede legittimario in caso di morte e conseguente successione. Conseguentemente il quesito attiene alla doverosità di citarlo, o meno, all’interno del testamento o se, invece, la legge gli garantisce la facoltà di escluderlo dall’assegnazione dei beni per successione ereditaria.

Considerato il caso in questione rileva la citata figura del cd. erede legittimario, ovvero il soggetto che fa parte del nucleo familiare più stretto di colui che redige il testamento. Detto erede ha dei diritti particolari ed, infatti, il Codice Civile riconosce a suo favore – come suddetto – una quota sul patrimonio del defunto. Più nel dettaglio, alla cosiddetta “quota di legittima” hanno diritto i figli, gli ascendenti ed il coniuge di chi è passato a miglior vita.

Da rimarcare anche che detti diritti dei legittimari rilevano sia nel caso si apra la successione senza testamento, sia nel caso di successione testamentaria.

Figli del coniuge, divieto di ereditare ed eccezioni: alcuni chiarimenti

Veniamo al punto. La risposta al quesito iniziale sta nella legge e, in particolare, nell’art. 536 del Codice Civile, intitolato ‘Legittimari‘. Ad una attenta lettura si può concludere che i figli del proprio coniuge non possono essere considerati eredi legittimari. Ciò vuol dire essenzialmente due cose:

  • essi non hanno alcun diritto ereditario sui beni del coniuge del proprio genitore, laddove questi scompaia e si apra la successione;
  • il coniuge stesso può escluderli dalla propria successione senza rischiare di violare qualche norma di legge.

Infatti, le regole in tema di successione dei legittimari tutelano il coniuge, i genitori e i figli del de cuius, riservando loro una quota di patrimonio in rapporto a cui la volontà del testatore è limitata.

Attenzione però, perché c’è una ipotesi particolare che costituisce eccezione alla regola generale. Di che si tratta? Ebbene, in determinate circostanze i figli del coniuge ereditano i beni del secondo marito, ma per via ‘indiretta’.

Infatti se il secondo marito muore, come detto i suoi beni vanno alla propria moglie, perché erede legittima. E proprio perché diverrà proprietaria dei beni in oggetto, ella potrà farne ciò che desidera – anche donarli al figlio o alla figlia avuta dalle prime nozze. E non è finita qui, perché al decesso della madre, sarà proprio il figlio o la figlia della prima relazione – non erede legittimario – a diventare comunque suo erede e perciò ad acquisire i beni che la moglie ha ereditato dal secondo matrimonio. Ovviamente detta regola non varierà in base al numero dei figli avuti dalle prime nozze.

Conclusioni

Alla luce di quanto abbiamo visto nel corso dell’articolo, i figli del coniuge non sono considerabili titolari di diritti ereditari in caso di morte del secondo marito della loro madre, tuttavia in modo indiretto essi possono ereditare il patrimonio al momento del decesso della madre.


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