Le visite di revisione sono mirate ad acclarare la permanenza dei requisiti sanitari per continuare ad avvalersi dei benefici concessi. Che succede però se l’Inps non dispone la convocazione e non chiama per l’accertamento delle condizioni di salute aggiornate?
In molti già sapranno che la legge garantisce agevolazioni e benefici economici a coloro che a causa delle loro patologie, presentano una invalidità acclarata, e dunque una situazione di handicap o disabilità limitante o fortemente limitante.
Pensiamo ad es. ai casi dell’erogazione dell’assegno di assistenza per gli invalidi o all’indennità di accompagnamento. Ebbene, onde accedere a detti benefici è necessaria la previa valutazione della Commissione Medica dell’Inps, che deve verificare che effettivamente esistano i requisiti sanitari.
Che succede però se, in caso di riconoscimento temporaneo delle condizioni sanitarie per le agevolazioni, la successiva visita di revisione Inps non viene di fatto disposta? Ovvero, che succede se l’istituto di previdenza non chiama alla visita di revisione? Si va incontro alla perdita dei benefici (ad es. fruizione della legge 104) oppure addirittura c’è il pericolo di dover restituire quanto nel frattempo ricevuto?
A queste domande risponderemo di seguito, non prima però di aver chiarito in sintesi che cos’è la visita di revisione e come funziona. I dettagli.
Tutti coloro che sono risultati soggetti affetti da una invalidità civile in termini percentuali, potranno avvalersi di una rete di agevolazioni e benefici previsti dallo Stato. Vero è infatti che a seguito della presentazione di una domanda di invalidità e dopo aver effettuato la visita presso la Commissione Medica Inps, sarà recapitato all’interessato il verbale di invalidità.
Si tratta di un atto di essenziale rilievo perché è sulla scorta di esso e della percentuale di invalidità riconosciuta, che saranno concessi i benefici e le prestazioni economiche previste dall’istituto di previdenza.
In particolare, qualora sia riconosciuta un’invalidità civile pari al 100% o il diritto all’indennità di accompagnamento, nel citato verbale può essere inclusa o meno la previsione della visita di revisione Inps.
Attenzione dunque, in quanto la visita in oggetto non è obbligatoria per tutti coloro che fanno domanda e che sono riconosciuti invalidi civili, ma soltanto per chi è colpito da patologie o minorazioni che possono cambiare ed evolvere nel corso del tempo.
Se nel proprio verbale non è prevista, il beneficiario delle agevolazioni in quanto invalido, non dovrà attivarsi. Egli infatti riceverà le indennità e le prestazioni spettanti senza ulteriori verifiche. Nel distinto caso in cui sia indicato l’obbligo di effettuare la visita di revisione Inps, sarà necessario recarsi nuovamente innanzi alla Commissione Medica, una volta resa nota la data di convocazione.
Gli invalidi civili ai quali siano stati riconosciuti dei gravi disturbi alla salute, delle patologie, handicap o minorazioni che possono variare nel tempo, sono tenuti a svolgere una visita di revisione innanzi alla Commissione Medica Inps.
Se è vero che fino ad alcuni anni fa era il richiedente a dover prendere l’iniziativa e attivarsi per richiedere la visita di revisione, è altrettanto vero che oggi e dal 2014 semplicemente è necessario aspettare la convocazione, che giungerà su impulso di Inps direttamente all’indirizzo di residenza dell’invalido civile con raccomandata.
Una volta aperta la raccomandata e letto il suo contenuto, l’interessato dovrà presentarsi innanzi alla Commissione Medica nel giorno e nel luogo di cui all’avviso di convocazione. Ovviamente sarà altresì necessario portare con sé tutti i documenti di rilievo per accertare la situazione sanitaria aggiornata.
Potrebbe sembrare inusuale, ma così non è. Si verifica abbastanza spesso che, nonostante la rivedibilità dell’accertamento sanitario, l’istituto di previdenza non si adoperi al fine della convocazione per la visita di revisione, inviando contestualmente la raccomandata di avviso.
In questi casi, chi dovrebbe fare il controllo periodico delle condizioni sanitarie e – al contempo sta percependo una prestazione economica (ad es. accompagnamento) – deve stare tranquillo: infatti non vi è alcun rischio che l’Inps vada a chiedere i soldi indietro. Quanto nel frattempo percepito non costituisce infatti indebito e questo per il semplice fatto che secondo la legge vigente la competenza a far svolgere le visite nelle ipotesi in cui i verbali includono la rivedibilità della valutazione, spetta all’ente previdenziale.
In altre parole, proprio il fatto che sia l’Inps a doversi attivare – e non l’invalido – è la ragione che ci porta a ricordare che tutti i benefici, le prestazioni, le agevolazioni dovranno intendersi comunque come effettivi e permanenti fino alla nuova visita. Ecco perché laddove l’istituto non si occupi di fissare la visita di revisione in tempo utile, la prestazione o il beneficio economico continuerà regolarmente a essere versato anche dopo il decorso della data di revisione di cui al verbale di invalidità civile.
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