L’istituto di previdenza fa luce sugli importi 2023 delle prestazioni di integrazione salariale e di indennità di disoccupazione. Ecco i valori di riferimento, così come emergono dal testo della circolare n. 14 del 3 febbraio scorso.
Una recente circolare dell’istituto di previdenza chiarisce quali sono gli importi aggiornati per la cassa integrazione, la Naspi e la Dis-Coll.
Si tratta della circolare n. 14 dello scorso 3 febbraio con la quale l’Inps ha utilmente individuato le cifre massime dei trattamenti di integrazione salariale i quali, in virtù di una regola ad hoc di cui alla legge di Bilancio, sono incrementati di una misura uguale al 100% dell’inflazione legata all’anno anteriore.
Detti importi massimi 2023 degli ammortizzatori sociali versati dall’Inps sono dunque aggiornati al tasso di inflazione indicato dall’Istat. Vediamo nel dettaglio perché questa circolare è così importante e quali sono le informazioni di maggior rilievo, contenute nel provvedimento. I dettagli.
Le prestazioni aggiornate dalla circolare Inps dello scorso 3 febbraio: ecco quali sono
La circolare Inps appena citata indica non soltanto l’importo massimo di CIGO e CIGS, del trattamento di integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA), dell’assegno di integrazione salariale del FIS, ma anche reca i dati degli aggiornati al 2023 delle seguenti misure:
- assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito;
- assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito cooperativo;
- assegno di integrazione salariale;
- indennità di disoccupazione Naspi;
- indennità di disoccupazione agricola;
- indennità di disoccupazione DIS-COLL;
- assegno per le attività socialmente utili;
- indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS);
- indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO).
Vista la quantità di prestazioni considerate, ben si comprende la portata del citato provvedimento dell’istituto di previdenza.
I dettagli dei valori aggiornati delle prestazioni di cassa integrazione
Gli importi delle misure, valevoli dal primo gennaio 2023, sono i seguenti:
- Trattamenti di integrazione salariale con e senza riduzione art. 26 legge n. 41 del 1986:
- Importo lordo (euro) 1.321,53;
- Importo netto (euro) 1.244,36;
- Trattamenti di integrazione salariale – settore edile e lapideo (con maggiorazione per intemperie stagionali):
- Importo lordo (euro) 1.585,84;
- Importo netto (euro) 1.493,23;
- Massimali assegno di integrazione salariale Fondo Credito:
- con retribuzione mensile lorda (euro) inferiore a 2.406,02, il massimale è 1.306,75;
- con retribuzione mensile lorda (euro) compresa tra 2.406,02 e 3.803,33, il massimale è 1.506,19;
- con retribuzione mensile lorda (euro) maggiore di a 3.803,33, il massimale è 1.902,81.
I dettagli dei valori aggiornati delle indennità di disoccupazione: il quadro di sintesi
Vediamo ora quali sono i valori delle indennità di disoccupazione, con gli importi aggiornati per il 2023. Per quanto attiene all’indennità di disoccupazione Naspi, l’ammontare massimo mensile di questa indennità, su cui non vale la riduzione di cui all’art. 26 della legge n. 41/1986, non può comunque oltrepassare il limite di 1.470,99 euro per l’anno in corso.
Circa invece l’indennità di disoccupazione DIS-COLL, anche questo ammontare massimo mensile non può comunque superare, per il 2023, la cifra di 1.470,99 euro. Ricordiamo che, come precisa Inps nel suo sito web, l’indennità DIS-COLL vale per i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno perso il lavoro non per loro volontà e che sono iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps.
In riferimento all’indennità di disoccupazione agricola e ai periodi di attività nell’ambito dell’anno 2022, valgono invece gli importi massimi fissati per il 2022, ovvero 1.222,51 euro. Anche di ciò si trova opportuna menzione nella circolare Inps dello scorso 3 febbraio, che reca gli importi massimi delle prestazioni di cui stiamo parlando.
Le cifre relative ad ALAS, ISCRO e assegno attività socialmente utili
Per quanto attiene all’indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo, la cosiddetta ALAS, l’ammontare massimo mensile non può comunque oltrepassare, per l’anno in corso, la cifra di 1.470,99 euro.
Circa l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa – la cosiddetta ISCRO – l’ammontare mensile per l’anno 2023 non può essere al di sotto di 275,38 euro e non può essere maggiore di 881,23 euro.
Ricordiamo brevemente che l’ISCRO, vale a dire un’indennità straordinaria mirata agli autonomi della Gestione separata Inps, è attiva in ipotesi di forte riduzione del reddito prodotto. La cosiddetta Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa consiste in uno strumento che intende rappresentare un passo avanti verso un sistema universale di ammortizzatori sociali, che sia identico per tutti i lavoratori, sia dipendenti che autonomi. Anzi l’ISCRO consiste in una indennità per lavoratori autonomi con partita Iva che, in qualche modo, può essere considerata simile ad una cassa integrazione.
Nell’ultima parte della circolare Inps troviamo perciò gli importi massimi mensili delle indennità di disoccupazione Naspi, Dis-Coll, Alas, Iscro e disoccupazione agricola. Ma anche l’assegno per le attività socialmente utili. Per esso infatti, spiega l’Inps, l’entità mensile della somma valevole a favore dei lavoratori che compiono attività socialmente utili, a carico del Fondo sociale occupazione e formazione, corrisponde dal primo gennaio di quest’anno, a 656,44 euro.
Per maggiori informazioni rinviamo comunque al testo della citata circolare n. 14 dell’Inps, consultabile in questa pagina.