La Legge 104 prevede per i caregiver la possibilità di scegliere una sede di lavoro più vicina al domicilio della persona assistita. Ma non è così semplice…
La Legge 104, per quel che riguarda i caregiver, ha lo scopo dichiarato di facilitare la conciliazione tra lavoro e assistenza a un familiare disabile. Un elemento assodato e, in qualche modo, fondante della normativa stessa.
Del resto, riuscire a combinare le proprie mansioni lavorative con le esigenze, più o meno continue, del proprio familiare in condizione di disabilità, potrebbe portare conseguenze anche pesanti in termini di stress e fatica. Per questo, nel novero della Legge, sono stati previsti diversi provvedimenti volti a semplificare il più possibile le performance del fattore tempo. Per i cosiddetti caregiver, infatti, è possibile richiedere alcune indennità, come i permessi retribuiti o i congedi (allo stesso modo inclusivi del compenso) fino a due anni dal lavoro. Senza contare la possibilità di richiedere una soluzione lavorativa il più comoda possibile, chiaramente dietro certificazione incontestabile dello stato di handicap grave del proprio parente. Nello specifico, tale soluzione si configura nella possibilità di scelta della propria sede di lavoro.
Una componente del quadro normativo che regola la Legge 104 del 1992 e, di fatto, un diritto riconosciuto tanto ai lavoratori del settore pubblico quanto a quelli del privato. Accomunati, naturalmente, dall’assistenza continua a una persona con handicap e in situazione di gravità. Il concetto è abbastanza semplice: scegliere una sede di lavoro prossima al domicilio della persona da assistere ed evitare, al tempo stesso, il trasferimento presso altre sedi. Una chance confermata anche dalla Cassazione, la quale tuttavia precisa che la condizione non conferisce un diritto assoluto né illimitato. La decisione di optare per una sede vicina al luogo di assistenza può essere assunta esclusivamente “ove possibile”, compatibilmente con gli interessi dell’azienda. Per estensione, si parla del cosiddetto diritto di riavvicinamento.
Caregiver, opportunità e limiti della prossimità: cosa prevede la Legge 104
Come avviene in modo sostanziale per tutte le indennità concesse dalla Legge 104, il rapporto fiduciario tra lavoratore e datore risulta fondamentale. Anche per la possibilità di scegliere una sede di lavoro più vicina vale lo stesso discorso. La Legge punta infatti al bilanciamento tra l’interesse del lavoratore e quello del dipendente, in modo tale da non gravare né sull’una né sull’altra parte dell’accordo. A mettere in ordine diritto e dovere è l’articolo 3, comma 33 della Legge 104. Nel suddetto passaggio viene definito il margine decisionale di un lavoratore dipendente rispetto alla scelta della sede di lavoro. Chiaramente sempre ragionando nell’ottica di un familiare disabile presente nella propria abitazione o comunque bisognoso di un’assistenza continuativa. Nella fattispecie, la normativa prevede che il caregiver, il quale assiste un parente o un affine entro il secondo grado (terzo qualora genitori o coniuge abbiano compiuto i 65 anni o siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure deceduti), può beneficiare di tre giorni di permesso retribuito.
Diritto o interesse legittimo?
La principale indennità concessa ai fruitori della 104. La quale, a ogni modo, prevede sì il diritto alla prestazione di assistenza continuativa ma, al contempo, l’obbligo di utilizzare i propri permessi esclusivamente per espletare i bisogni del familiare assistito. Il medesimo passaggio, tuttavia, prevede anche la possibilità, riservata al lavoratore, di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere. Un beneficio applicabile anche all’eventuale richiesta di trasferimento. Lo scopo, naturalmente, è favorire il più possibile l’assistenza al parente disabile.
A tal proposito, sarà irrilevante il fatto che la condizione di disabilità (o la necessità di prossimità fisica) sorga durante il rapporto di lavoro o all’inizio dello stesso. Non si tratta, tuttavia, di un diritto assoluto, dal momento che tale decisione sarà subordinata alla sua fattibilità. Qualora l’azienda ritenesse la scelta potenzialmente lesiva rispetto alle proprie esigenze economiche (o comunque tale da provocare un possibile danno agli interessi aziendali) può riservarsi il diritto di respingimento.
Una facoltà concessa soprattutto nel comparto pubblico, considerando che un eventuale danno agli interessi dell’esercizio potrebbe evolversi in un danno rispetto agli interessi collettivi. Per questo non sarebbe del tutto corretto parlare di un diritto soggettivo. Si parla, nello specifico, di un interesse legittimo riconosciuto al dipendente con Legge 104 di lavorare nei pressi del domicilio del disabile. La stessa Cassazione, pur riconoscendolo come tale, ha precisato che, accanto all’interesse legittimo, vigono ulteriori forme di assistenza. Alle quali, a parità di condizione, potrebbe essere data priorità.