La tregua fiscale subisce un ritocco. Più tempo a disposizione per i contribuenti su cui le scadenze incombono. Il nuovo calendario.
Sì alla tregua fiscale, no ai condoni. Lo ha specificato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nell’ambito del suo spazio social “Gli appunti di Giorgia”. Un chiarimento che la premier ha ritenuto necessario rispetto a quelli che, a suo dire, erano stati dei fraintendimenti circa le misure fiscali introdotte con la Legge di Bilancio.
Del resto, già il 28 marzo scorso il Consiglio dei Ministri aveva messo nero su bianco alcuni provvedimenti urgenti proprio in ottica di sostegno ai contribuenti. Tenuti a regolare le loro pendenze ma, al tempo stesso, a non soccombere rispetto agli obblighi pressanti della stabilizzazione. Il pacchetto di misure, in questo senso, ha visto una serie di proroghe alle scadenze inizialmente preiste per gli adempimenti di natura fiscale, intervenendo direttamente sulla disciplina che regola la definizione agevolata degli atti di accertamento. In particolare, si allungano i tempi per la cosiddetta definizione in acquiescenza.
Inoltre, nell’ambito di competenza di tali termini, saranno inclusi gli atti non impugnati e ancora impugnabili all’1 gennaio 2023, divenuti in seguito effettivi per mancata impugnazione in un periodo compreso tra il 2 e il 31 gennaio. La conciliazione agevolata si estenderà inoltre alle controversie pendenti al 31 gennaio 2023 (in precedenza il termine era issato al 10). La novità varrà per quelle di primo e secondo grado.
Le ultime disposizioni del Consiglio dei Ministri, precisano che le regolarizzazione dei pagamenti omessi delle rate, una volta ottenuta l’acquiescenza, accertamento con adesione o mediazione e conciliazione, potrà avvenire qualora l’assenza di una cartella di pagamento o di un avviso apposito sia riferita alla data corrispondente all’entrata in vigore della Legge di Bilancio che ha introdotto l’istituto. In sostanza, il Cdm interviene con un ritocco della disciplina, perlopiù in termini di tempistiche. La misure, infatti, puntano alla modifica dei termini preisti dalla Legge arata a ine 2022 per l’accesso alle opportunità di definizione agevolata delle pendenze. Un nuovo calendario, che consentirà una dilazione nei tempi di regolarizzazione della propria posizione. Chiaramente in virtù di un’adesione già ottenuta alle procedure di conciliazione.
Tregua fiscale, il nuovo calendario: si allungano i termini del ravvedimento speciale
La ridefinizione delle scadenze porta una sequenza di date praticamente rinnovata quasi in toto. Ad esempio, per quel che riguarda il versamento della prima rata preista dalla regolarizzazione per le violazioni di natura ormale, i tempi si estendono ino al 31 ottobre 2023, in luogo della precedente scadenza issata al 31 marzo. Inoltre, cambiano i termini relativi al cosiddetto “ravvedimento speciale”, che slittano al prossimo 30 settembre. Si tratta, nello specifico, delle violazioni dichiarative commesse al 2021, per le quali è stata concessa una orma di ravvedimento con riduzione delle sanzioni preiste ino a 1/18 del minimo. Anche in questo caso, la regolarizzazione era stata fissata al 31 marzo 2023. Cambiano anche le scadenze per la definizione agevolata relativa alle controversie di natura tributaria, così come della conciliazione e della rinuncia agevolata. In base alle disposizioni normative, restano escluse dal ravvedimento speciale le seguenti violazioni:
- riscontrate nella fase di controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi e dichiarazioni IVA;
- definibili tramite la regolarizzazione delle violazioni ormali.
Le altre scadenze
Per quel che riguarda la definizione delle liti tributarie pendenti, il termine slitta al 30 settembre 2023, in luogo del precedente 30 giugno. Qualora gli importi superassero i 1000 euro, sarà concesso il pagamento rateale fino a un massimo di 20 rate di importo costante. Le prime tre andranno versate entro il 30 settembre, il 31 ottobre e il 20 dicembre 2023. Le successive, al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ogni anno concesso. Cambia anche il termine per la sospensione dei processi, issato al 10 ottobre 2023 (in precedenza al 10 luglio).
Le controversie
Inoltre, il nuovo calendario prevede nuove scadenze per la comunicazione del diniego, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della definizione agevolata: la notifica dorrà essere inviata entro il 30 settembre 2024 (in origine il 31 luglio del medesimo anno). Infine, per i termini di impugnazione delle controversie tributarie definibili saranno sospesi per 11 mesi anziché 9. Il riferimento, però, è solo alle controversie in scadenza tra l’1 gennaio e il 31 ottobre 2023.