L’ISEE è un Indicatore essenziale per l’accesso ad una rete di prestazioni agevolate molto utili. Può essere ottenuto in modo distinto rispetto a quello del nucleo familiare presso cui si va ad abitare con residenza da ospite?
In molti già sapranno che l’ISEE, vale a dire l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, rappresenta il importante strumento di accesso a specifici bonus o prestazioni sociali agevolate e garantite.
Di fatto costituisce una sorta di “carta di identità” economica del nucleo familiare, vale a dire di tutte le persone incluse in quello che viene denominato “stato di famiglia” e che emergono come coabitanti in una stessa abitazione.
Finalità dell’ISEE è misurare con precisione il livello economico complessivo del nucleo familiare, tenendo conto – tranne alcune eccezioni – di tutte gli elementi e voci di “ricchezza” che possono ricollegarsi al nucleo nel suo complesso. Pensiamo dunque ad esempio alle rendite finanziarie o alle proprietà immobiliari. Inoltre, non dimentichiamo che il valore dell’ISEE è determinato sulla scorta dei dati indicati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).
Ebbene, poste queste utili premesse sull’argomento del nostro articolo, di seguito intendiamo rispondere ad un quesito pratico che non poche persone potrebbero porsi: la persona che è ospite presso un diverso nucleo familiare e ha fissato presso il domicilio del nucleo la sua residenza, può comunque conseguire l’ISEE come nucleo autonomo, ovvero come persona sola? Vediamo insieme qual è la risposta da dare ad una questione pratica di sicuro rilievo.
ISEE, nucleo familiare e rilievo della famiglia anagrafica: il contesto di riferimento
Il quesito appena posto ha certamente ragion d’essere, e non manca infatti chi si chiede se in queste circostanze può considerarsi comunque ‘nucleo autonomo’ e conseguire un ISEE a se stante, con evidenti vantaggi in fatto di possibilità di conseguire bonus ed agevolazioni. In alternativa ci si potrebbe domandare quali azioni adottare per risultare unico membro del proprio nucleo.
Ebbene, nel contesto relativo al quesito appena esposto, a ben vedere potrebbero non sussistere i presupposti per essere inclusi in nuclei familiari distinti, in considerazione di una stessa residenza. Conclusioni non diverse per il caso specifico della residenza da ospite in abitazione di conoscenti presso cui si vive per un certo lasso di tempo. Ma la questione merita ulteriori chiarimenti.
Non dimentichiamo peraltro che, ai fini ISEE, per l’individuazione del nucleo familiare rileva la cd. famiglia anagrafica. Come spiega la legge, la famiglia anagrafica è formata da
un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, (unione civile) parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
Il rilievo del cosiddetto vincolo affettivo
Alla luce di quanto abbiamo appena ricordato, due o più persone conviventi possono:
- costituire parte dell’identica famiglia anagrafica, e perciò anche dello stesso nucleo a fini ISEE, e questo anche laddove non siano parenti – essendo sufficiente un mero vincolo affettivo;
- in alternativa, scegliere di continuare a far parte di nuclei distinti.
In altre parole, due persone non unite da vincoli di parentela o affettivi nell’ambito dello stesso tetto non sono tenute per legge a far parte di una sola famiglia anagrafica. Ciò in pratica significa che la convivenza è condizione necessaria, ma non sufficiente per far parte della stessa famiglia anagrafica.
Al fine di chiarire la risposta al quesito iniziale, vale la pena ricordare anche la nota Istat n. 5327 del 1995, un documento che fa riferimento al caso per cui l’esistenza dei ‘vincoli affettivi’ venga autocertificata all’anagrafe. Di conseguenza, se la persona che vive come ospite presso una famiglia non ha prodotto una certificazione che comprova un vincolo affettivo con le persone presso le quali dimora, e se queste ultime non sono parenti o affini, sarà certamente possibile rappresentare un nucleo familiare indipendente ai fini ISEE. Questo come ovvio converrà, se pensiamo ai limiti che le prestazioni agevolate pongono proprio in riferimento al valore dell’ISEE di ciascun nucleo familiare.
Concludendo, al fine di produrre due certificazioni ISEE distinte vivendo sotto lo stesso tetto, sarà opportuno fare riferimento al proprio comune di residenza. Infatti, presso gli appositi uffici dedicati all’anagrafe comunale, l’interessato o l’interessata potrà dichiarare e dimostrare che tra i conviventi non esiste nessun vincolo di parentela o affettivo.